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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Legge federale sui fondi d'investimento.
La Commissione federale delle banche è autorizzata ad impartire istruzioni alla direzione del fondo e alla banca depositaria (consid. 2).
Se la direzione del fondo fa acquistare alla borsa, dalla banca depositaria, certificati di partecipazione del fondo per conto di quest'ultimo, si è in presenza di un riscatto ai sensi dell'art. 21 della citata legge. Se i titoli riscattati sono rivenduti in borsa, essi sono, con ciò, emessi di nuovo. In tal caso, il prezzo non dev'essere inferiore a quello risultante dal calcolo prescritto dall'art. 12 cpv. 3 della legge. I riscatti e le nuove emissioni vanno conteggiati a mano a mano (consid. 3 a 7).