Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Stranieri. Revoca del permesso di dimora. Diritto d'essere sentito. Art. 4 CF; art. 5, 9 cpv. 2 e 25 cpv. 1 lett. e LDDS.
1. Lo straniero ha veste per impugnare, attraverso la via del ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF, la revoca del permesso di dimora (consid. 1).
2. Il diritto d'essere sentito che sgorga direttamente dall'art. 4 CF non implica il diritto di esprimersi oralmente davanti all'autorità che emanerà la decisione (consid. 2).
3. Le autorità cantonali della polizia degli stranieri non possono accordare permessi di dimora revocabili - e revocarli poi per questo motivo - che se questa facoltà è stata loro espressamente conferita dall'autorità federale (consid. 3).