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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Costituzione in pegno manuale di una cambiale.
Art. 1007 CO.
- Ogni portatore della cambiale beneficia di questa norma (consid. 2).
- L'accettante può opporre al traente le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale (consid. 2).
Art. 884 CC.
- Girata in pegno occulta (consid. 3).
- Estinzione del diritto di pegno in seguito ad estinzione del credito garantito (consid. 4).
Art. 8 CC.
Spetta al debitore della cambiale provare che l'effetto è stato dato in pegno per un credito determinato e che tale credito è estinto; al creditore pignoratizio, che una convenzione successiva al pegno ha esteso la garanzia (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 1007 CO, Art. 884 CC, Art. 8 CC