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Regesto

Liquidazioni e operazioni analoghe; diritto più favorevole: art. 2 cpv. 2e art. 3 OL; art. 2 cpv. 2 CP.
1. Conferma della giurisprudenza relativa alle vendite speciali per "azione" (consid. 1).
2. Quando la legge vien modificata tra le pronuncie del giudice del merito e del giudice di cassazione, e il primo giudizio è annullato, il giudice cui la causa è rinviata deve esaminare se la nuova legge è più favorevole all'incolpato (consid. 2).
3. L'art. 2 cpv. 2 CP si applica pure in caso di modificazione di una disposizione amministrativa d'una legge che comprende egualmente disposizioni penali (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 2 cpv. 2 CP, art. 3 OL