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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Costituzione cantonale. Delega di competenza all'autorità esecutiva.
Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico giusta gli art. 84 e 85 OG (consid. 1).
Condizioni alle quali una competenza dell'autorità legislativa può essere delegata all'autorità esecutiva (conferma delle giurisprudenza); requisiti adempiuti in concreto (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 84 e 85 OG