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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Imposta cantonale sulla sostanza, tassazione immobiliare, uguaglianza di trattamento.
Disciplina cantonale per la quale il valore fiscale degli immobili adibiti ad uso abitazione e di quelli destinati ad attività commerciali è costituito dalla media tra il valore secondo il reddito e il valore venale all'inizio del biennio di tassazione. È incompatibile con tale disciplina la prassi dell'amministrazione fiscale secondo cui il valore impositivo accertato al momento dell'acquisto d'un immobile può essere mantenuto fino al successivo trasferimento della proprietà (alienazione o successione) (consid. 6). Limiti entro i quali il proprietario d'un immobile valutato in modo conforme alla legge può esigere d'essere trattato alla stessa stregua di coloro i cui immobili sono stati illegittimamente valutati in modo troppo basso (consid. 7).