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Regesto

Convenzione dell'Aia del 15 aprile 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia d'obbligazioni alimentari verso i figli. Riserva dell'ordine pubblico dello Stato d'esecuzione (art. 2 num. 5 della Convenzione).
Una sentenza tedesca di paternità, che condanna a prestazioni alimentari un convenuto domiciliato in Svizzera, non contrasta con l'ordine pubblico svizzero quand'anche
- sia stata notificata al convenuto tramite la posta in applicazione dell'art. 175 CPC tedesco, purchè sia regolarmente pervenuta al destinatario in Svizzera (consid. a);
- non indichi i rimedi giuridici (consid. b);
- non sia entrata nel merito sull'eccezione tratta dalla condotta scostumata della madre (consid. c).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 175 CPC