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Regesto

Art. 59 Cost. Garanzia del foro del domicilio; pretese di diritto civile fatte valere in sede penale.
1. Chi è imputato di un reato non può invocare la garanzia del foro del domicilio quando, fuori del propio cantone di domicilio, è convenuto, nel quadro di un procedimento penale aperto nei suoi confronti, per pretese di diritto civile che si fondano sugli stessi fatti che hanno dato luogo al procedimento penale; l'accoglimento dell'azione civile proposta in sede penale presuppone tuttavia una decisione penale di condanna (consid. 2).
2. Ove il giudice penale si limiti ad accogliere in linea di principio le pretese di diritto civile e rinvii le parti avanti il giudice civile perché determini il loro ammontare, la garanzia del foro del domicilio di cui all'art. 59 Cost. si applica alla causa civile che la persona lesa è tenuta a promuovere per ottenere il riconoscimento integrale dei suoi diritti (consid. 3).
3. Eccezione alla natura meramente cassatoria del ricorso di diritto pubblico (consid. 4).

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Articolo: Art. 59 Cost.