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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 84 cpv. 1 lett. d OG; cantone competente ad esercitare il diritto di grazia.
1. Per "autorità competente dei Cantoni" ai sensi dell'art. 394 lett. b CP è da intendersi l'autorità del cantone il cui giudice ha pronunciato con sentenza cresciuta in giudicato la pena per la quale è chiesta la grazia (consid. 3a).
2. Anche in caso di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 41 n. 3 cpv. 3 prima frase CP, competente ad esercitare il diritto di grazia è l'autorità del cantone in cui è stata pronunciata la pena sospesa condizionalmente (consid. 3b, c).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 394 lett. b CP