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Regesto

Art. 4 Cost.; art. 85 lett. a OG; art. 107 e 108 della legge vodese del 17 novembre 1948 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP).
1. Termine entro il quale le autorità sono tenute a sottoporre un'iniziativa alla votazione popolare (consid. 3).
2. Facoltà dell'autorità, sul piano generale e nel diritto vodese, d'opporre ad un'iniziativa un controprogetto (consid. 4a). L'art. 108 LEDP, che obbliga il Consiglio di Stato a sottoporre la domanda d'iniziativa al Gran Consiglio "il più presto possibile", l'autorizza a prendere il tempo necessario per elaborare il controprogetto che ritenga dover opporre alla domanda (consid. 4b). Nella fattispecie l'esecutivo non ha dato prova di una lentezza ingiustificata (consid. 5).
3. Il rispetto dei diritti politici dei cittadini esige che una domanda d'iniziativa sia sottoposta alla votazione popolare entro un termine adeguato, che ne salvaguardi l'attualità al momento in cui il popolo sia chiamato a pronunciarsi. A tal proposito è d'uopo effettuare una ponderazione tra l'interesse dei cittadini a che il termine sia osservato, e quello dell'autorità a poter determinarsi in forma di un controprogetto (consid. 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost., art. 85 lett. a OG

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