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Scrittura aggrandita
 
Intestazione

101 IV 4


2. Estratto della sentenza 25 marzo 1975 della Corte di cassazione penale nella causa X. contro Dipartimento di Polizia del Cantone Ticino.

Regesto

Polizia privata; stato di necessità in relazione con l'installazione e l'impiego di segnali riservati a veicoli prioritari; art. 34 n. 2 CP.
Chi esercisce un'impresa che ha per scopo la difesa dei suoi clienti da aggressioni e furti ha il dovere di prendere previamente le misure che gli consentano di adempiere, senza violare la legge, le obbligazioni assunte. Il titolare di una siffatta impresa che, senza disporre del necessario permesso, faccia installare e usare sulle sue vetture segnali acustici o luminosi riservati ai veicoli prioritari non può quindi invocare, allorché gli sono contestate le relative infrazioni, uno stato di necessità fondato sull'urgenza del richiesto intervento.

Fatti da pagina 5

BGE 101 IV 4 S. 5
X. è amministratore unico della Sipol S.A., impresa che ha per scopo la prevenzione e la difesa da aggressioni e scassi mediante dispositivi di allarme, come pure trasporti-valore e sorveglianze in genere. A bordo di autovetture di tale impresa sono stati installati dispositivi d'illuminazione o acustici propri dei veicoli prioritari.
Con decisione 1o marzo 1974 il Dipartimento di Polizia del Cantone Ticino infliggeva a X. una multa di fr. 150.-- per essere circolato il 14 dicembre 1973 con una vettura munita abusivamente di un segnale acustico a suoni alternati ed aver fatto uso dello stesso.
Adito da X., il Tribunale cantonale amministrativo respingeva con sentenza 10 gennaio 1975 il suo ricorso.
Con ricorso per cassazione X. chiede l'annullamento di tale decisione.

Considerandi

Considerando in diritto:

1. Come già dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, il ricorrente invoca, a giustificazione della trasgressione di cui riconosce l'esistenza sotto il profilo obiettivo, lo stato di necessità. Egli fa valere d'aver ricevuto da parte di una banca di Lugano una segnalazione di allarme, d'aver constatato che il posto cantonale di polizia di Lugano non era intenzionato ad intervenire e aveva invitato gli agenti della Sipol a recarsi sul posto, e d'essersi quindi visto indotto ad accorrere con la massima urgenza onde evitare un imminente pericolo di scasso incombente, secondo quanto poteva ritenere, alla banca da cui l'allarme era pervenuto. In tali circostanze era giustificato da parte sua l'uso dei mezzi acustici di cui era dotata la sua autovettura e che la annunciavano quale veicolo prioritario.
È a torto che il ricorrente si fonda sulla scriminante di cui all'art. 34 n. 2 CP. Questa disposizione presuppone la necessità
BGE 101 IV 4 S. 6
di preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile un bene altrui. Orbene, il ricorrente non dimostra in alcun modo che l'impiego dell'avvisatore acustico proprio dei veicoli prioritari era l'unico modo per preservare il patrimonio della sua cliente da un pericolo imminente. Egli non afferma che abbia avuto luogo effettivamente una rapina o un furto con scasso, né che sarebbe potuto accorrere tempestivamente ed efficacemente soltanto utilizzando detto avvisatore. Ma neppure se ciò fosse stato il caso egli potrebbe richiamarsi allo stato di necessità. Infatti, chi costituisce un'organizzazione destinata a protezione e sorveglianza e conclude contratti intesi a porre determinate persone od istituti al beneficio delle prestazioni garantite dall'organizzazione stessa, ha il dovere di prendere previamente tutte le misure che gli consentano di adempiere, senza violare le disposizioni legali, le obbligazioni assunte. Ovvio è che egli non possa, in occasione d'ogni intervento urgente, fare semplicemente astrazione dalla disciplina legale ed arrogarsi privilegi spettanti alla polizia. Se così non fosse, il ricorrente potrebbe, con la stessa motivazione, violare le norme vigenti in materia di porto d'armi, di radiotrasmissioni a scopo professionale, di circolazione stradale, e pretendere ogni volta l'impunità adducendo un presunto stato di necessità. Lo stato di necessità è invero invocabile soltanto ove sussista concretamente un grave pericolo che non possa manifestamente essere evitato altrimenti; e, anche in questo caso, va sempre osservato il principio della proporzionalità.

2. In realtà, già quanto esposto in linea di fatto dal ricorrente non risulta suffragato da alcuna prova. Consta soltanto che egli ha fatto installare il dispositivo acustico non autorizzato per i veicoli non prioritari, e che ne ha fatto uso. Né la situazione di pericolo, né la necessità di un intervento urgente possibile soltanto con l'impiego di un'autovettura che si avvalesse della priorità riconosciuta nel traffico ai veicoli della polizia, sono state dimostrate. Ne è stato provato che la polizia abbia rifiutato, quanto meno senza validi motivi, d'intervenire, allorché il ricorrente, ricevuto l'allarme, aveva attirato la sua attenzione su di una pretesa situazione di pericolo.

Dispositivo

La Corte di cassazione pronuncia:
Il ricorso è respinto.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi 1 2

Dispositivo

referenza

Articolo: art. 34 n. 2 CP