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Ecriture agrandie
 

Regesto

Fondazioni - Protezione del nome.
1. Un'azione per violazione dei diritti relativi al nome e alla personalità che non tende a prestazioni pecuniarie è una causa civile per diritti a carattere non pecuniario ai sensi dell'art. 44 OG (consid. 1).
2. Alle fondazioni sono applicabili, in principio, solo le regole relative alla protezione del nome (art. 29 CC) e non le disposizioni speciali sulla protezione delle ditte commerciali (consid. 2).
3. Rapporti tra l'art. 29 cpv. 2, l'art. 28 cpv. 1 CC (consid. 3).
4. Anche un interesse ideale di una fondazione alla protezione della propria identità può essere sufficiente per proibire ad altri l'uso di un nome simile (consid. 4a).
5. Gli organi della fondazione sono in principio legati dalla volontà del fondatore espressa nel testamento anche per quanto concerne la scelta del nome (consid. 4b).
6. Esigenza di poter distinguere il nome di due fondazioni che perseguono entrambe lo scopo di incoraggiare la ricerca medica (consid. 4d).
7. Distinguibilità delle denominazioni dei premi per la ricerca attribuiti da queste fondazioni (consid. 5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 44 OG, art. 29 CC, art. 28 cpv. 1 CC