Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 
Intestazione

103 Ib 365


57. Estratto della sentenza del 17 giugno 1977 nella causa Thoma c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Regesto

Procedura amministrativa federale; revisione di decisioni di prima istanza pronunciate secondo la PA.
La revisione di una decisione di prima istanza pronunciata secondo la PA e che ha acquistato forza di cosa giudicata in seguito a ritiro del ricorso proposto contro di essa è ammissibile soltanto per i motivi enunciati negli art. 66/67 PA.

Considerandi da pagina 365

BGE 103 Ib 365 S. 365
Considerando in diritto:

3. La PA disciplina soltanto la revisione di decisioni ricorsuali (art. 66/68 PA); il riesame delle decisioni di prima istanza è regolato, in linea di principio e con la riserva contenuta nell'art. 58 PA, dal diritto amministrativo generale non scritto (v. Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla procedura amministrativa, del 24 settembre 1965, Foglio federale 1965 II 927). Il senso dell'art. 66 PA è quello di limitare le possibilità di revisione nell'interesse della certezza del diritto. Vi si presume che l'autorità ricorsuale abbia, prima di emanare la propria decisione, acclarato il caso sottopostole tanto in fatto che in diritto, tenendo conto delle conclusioni del ricorrente, di guisa che,
BGE 103 Ib 365 S. 366
ove questi rinunci ad impugnare tale decisione dinnanzi all'autorità di ricorso superiore, possa ritenersi con alta probabilità che trattisi di una decisione conforme al diritto federale.
Chi ritira un gravame rinuncia a far esaminare il suo caso dall'autorità di ricorso; agendo in questo modo, egli lascia supporre che non s'attende dall'autorità di ricorso una decisione diversa da quella impugnata. In tali casi la decisione impugnata acquista forza di cosa giudicata per effetto del ritiro del ricorso, come se si trattasse di una decisione pronunciata in seguito a ricorso. Ne discende che la revisione di una decisione di prima istanza che abbia acquistato forza di cosa giudicata in seguito a ritiro del ricorso proposto contro di essa è ammissibile soltanto per i motivi enunciati negli art. 66/67 PA.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Considerandi 3