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Regesto

Art. 110 n. 5, art. 148, art. 246, art. 251 CP; art. 14 e art. 15 DPA.
1. Le indicazioni fornite dai macellai sul numero delle macellazioni effettuate non sono destinate né atte a provare la veridicità del loro contenuto (consid. 2).
2. I contingenti d'importazione assegnati ai macellai hanno un valore economico. Il conseguimento fraudolento di un contingente eccessivo non è punibile ai sensi dell'art. 148 CP, analogamente a ciò che vale per la frode processuale (consid. 5b, c).
3. Chi, mediante un timbro falsificato, forma un segno distintivo privato estero, commette una falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP. Il fatto che le condizioni di punibilità e le sanzioni previste dai titoli decimo e undecimo del CP non corrispondano va considerato nella determinazione della pena (consid. 9b).
4. Salvo circostanze speciali, le informazioni e le attestazioni private fornite per iscritto senza particolari formalità non possiedono la forza probatoria riconosciuta ai documenti (consid. 10).
5. L'impronta apposta con il bollo speciale per l'esportazione, consegnato dall'Ufficio veterinario federale alle aziende di macellazione autorizzate ad esportare carne in Gran Bretagna, costituisce una marca ufficiale nazionale (art. 246 CP) ed è altresì un segno distintivo destinato a provare un fatto di portata giuridica, ai sensi dell'art. 110 n. 5 CP. Ove mediante l'utilizzazione abusiva di una marca ufficiale autentica sia commessa una falsità in documenti, si applicano le disposizioni concernenti tale reato. Il divieto della "reformatio in pejus" vale anche nell'ambito della procedura relativa a un ricorso per cassazione al Tribunale federale (consid. 13).

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