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Regesto

Esigenze di motivazione di una tassazione (art. 95 DIN e 174 cpv. 1 della legge tributaria del Canton Ticino del 28 settembre 1976).
1. Quando la tassazione si scosta dalla dichiarazione, l'autorità fiscale deve - seppur succintamente - indicarne i motivi, onde consentire al contribuente di riconoscere le posizioni ed i fattori imponibili che sono stati modificati o aggiunti e giudicare le ragioni per cui i dati da lui forniti non sono stati tenuti in considerazione (consid. 2 a).
2. Il ricorso alle motivazioni in codice, accettabile in linea di principio per ragioni di praticità e speditezza, diviene di dubbia legittimità giusta l'art. 95 DIN ed in modo più generale di dubbia costituzionalità sotto il profilo dell'art. 4 Cost. non appena la tassazione si scosta sostanzialmente dalla dichiarazione o contiene nuovi elementi o fattori di cui il contribuente non ha avuto contezza durante le operazioni di tassazione (consid. 2 b).
3. Quando l'autorità fiscale, tenuta a fornire una motivazione a norma di legge, non motiva la propria decisione o la sostanzia in modo errato o insufficiente, cade nel diniego di giustizia e viola una norma essenziale di procedura (consid. 2 a e c).
Revisione di una tassazione definitiva per violazione di una norma essenziale di procedura.
1. Per costituire motivo di revisione, il difetto procedurale deve aver avuto la conseguenza, per la sua natura o il modo o il contenuto della notificazione, di privare l'interessato della possibilità di far capo ai rimedi ordinari di diritto, o quantomeno di distoglierlo dal farne uso (consid. 3 a e b).
2. Sussistenza di codesto motivo nel concreto caso (consid. 3 c).

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Referenzen

Artikel: art. 4 Cost.