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Regesto

Art. 87 cpv. 3 LAVS. Sottrazione volontaria di contributi AVS.
1. Tale infrazione è obiettivamente commessa dal datore di lavoro che non trasmette alla cassa di compensazione nel termine stabilito i contributi effettivamente dedotti dal salario dei suoi lavoratori. È irrilevante che il datore di lavoro non avesse i mezzi finanziari necessari per adempiere i propri obblighi o che terzi non glieli avessero messi a disposizione (consid. 2a). Irrilevante è altresì che i crediti della cassa di compensazione fossero coperti dal valore di oggetti pignorati (consid. 2b).
2. Per decidere se il datore di lavoro abbia agito intenzionalmente è irrilevante stabilire se egli sapesse che il mancato versamento alla cassa di compensazione dei contributi dedotti dai salari è punibile (consid. 3).

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Artikel: Art. 87 cpv. 3 LAVS