Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 
Intestazione

111 Ib 147


32. Estratto della sentenza del 30 agosto 1985 della Camera d'accusa nella causa X. c. UFP (reclamo)

Regesto

Carcerazione ai fini estradizionali; art. 47 AIMP.
1. L'UFP è tenuto a menzionare, sia pure succintamente, già nell'ordine di arresto tutte le imputazioni su cui si fonda lo Stato straniero nella sua richiesta di arresto in vista d'estradizione (consid. 1).
2. L'esame che la Camera d'accusa del Tribunale federale compie sulla legittimità della carcerazione ai fini estradizionali è effettuato alla luce delle circostanze risultanti all'UFP al momento della propria decisione; modifiche successive non possono essere considerate (consid. 2, 6).

Fatti da pagina 147

BGE 111 Ib 147 S. 147
X. veniva fermato il 27 luglio 1985 all'aeroporto di Zurigo-Kloten a richiesta d'Interpol Roma del 25 marzo 1985. Tale richiesta si fondava su di un mandato di cattura emesso il 4 giugno 1984 dal Giudice istruttore di Milano che imputava a X. d'aver commesso, in concorso con altri, un'estorsione a Sanremo nel dicembre 1981 e un tentativo d'estorsione a Viareggio nel marzo 1982, in ambedue i casi nei confronti di persona che
BGE 111 Ib 147 S. 148
aveva contratto debiti di gioco. Il 29 luglio 1985 l'Ufficio federale di polizia (UFP) emetteva contro X. ordine di arresto ai fini d'estradizione; nell'indicazione della fattispecie estradizionale era menzionata soltanto la "complicità in estorsione" commessa a Viareggio dal 1982.
X. presentava il 5 agosto 1985 istanza di scarcerazione, respinta dall'UFP con decisione del 13 agosto 1985. Egli ha impugnato quest'ultima con reclamo del 23 agosto 1985 alla Camera d'accusa del Tribunale federale, chiedendo, in via principale, che la decisione dell'UFP sia annullata e che sia ordinata la propria immediata scarcerazione; in via subordinata, che sia ordinata la propria immediata scarcerazione dietro versamento di una cauzione di 30'000 franchi, con l'obbligo di risiedere a Lugano.
Il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, il reclamo, ponendo le spese di giudizio a carico del reclamante.

Considerandi

Considerando in diritto:

1. Come rilevato dal reclamante, nell'ordine di arresto ai fini d'estradizione, la rubrica concernente la descrizione della fattispecie per cui esso è stato emesso evoca soltanto una delle due imputazioni contenute nel mandato di cattura del 4 giugno 1984 del Giudice istruttore di Milano, ossia quella relativa al tentativo (e non complicità) di estorsione commesso a Viareggio nel dicembre 1982, e ciò benché la richiesta d'Interpol si riferisse anche all'estorsione consumata a Sanremo nel dicembre 1981. L'omissione in cui è incorso l'UFP nella formulazione dell'ordine di arresto su questo punto, dovuta ad una semplice svista, non è comunque rilevante ai fini del presente giudizio, poiché i motivi che devono indurre a giudicare legittima o illegittima la carcerazione ordinata sono qui indipendenti dal fatto che l'ordine di arresto dell'UFP descriva tutte o solo parte delle imputazioni contenute nel mandato di cattura italiano che ha dato luogo alla procedura di estradizione. Tale irrilevanza (che non deve tuttavia esimere l'UFP dal menzionare normalmente, sia pure in modo molto succinto, tutte le imputazioni, onde permettere una doverosa informazione dell'estradando e consentirgli eventualmente una più sollecita difesa già in questo stadio) appare d'altronde ancora più evidente se si tien conto che l'estradando (e il suo difensore) avevano agevolmente la possibilità di farsi
BGE 111 Ib 147 S. 149
mostrare il mandato di cattura italiano, figurante agli atti ed esattamente descritto nei suoi estremi.

2. Per la procedura avanti la Camera d'accusa del Tribunale federale si applicano per analogia, in virtù di quanto disposto dall'art. 48 cpv. 2 AIMP, le norme degli art. 214 segg. PP. Ne segue che il reclamo potrebbe essere accolto soltanto se l'UFP avesse violato la legge o manifestamente ecceduto il potere d'apprezzamento che gli compete (FF 1929 II ediz. ted. 627, ediz. franc. 662/663; DTF 96 IV 141 consid. 2 e richiami; DTF 95 IV 46 consid. 2). Tale questione va esaminata esclusivamente alla luce delle circostanze risultanti all'UFP al momento della propria decisione (DTF 83 IV 180 consid. 2). Modifiche successive non possono essere considerate, ciò che si giustifica viepiù in materia di carcerazione ai fini estradizionali, dato che l'estradando può chiedere in ogni tempo d'essere scarcerato (cfr. art. 50 cpv. 3 AIMP).

3. Manifestamente infondata è la censura secondo cui l'UFP avrebbe violato l'obbligo di motivare la propria decisione. I requisiti stabiliti dall'art. 4 Cost. e dall'art. 35 cpv. 1 PA sono adempiuti ove l'autorità menzioni i motivi essenziali della propria decisione, come è avvenuto nella fattispecie. L'autorità non è tenuta a prendere espressamente posizione sugli argomenti esposti dall'interessato che già risultino disattesi dalla decisione come tale e dalla sua motivazione (DTF 102 Ia 6, DTF 101 Ia 48, DTF 98 Ib 195 consid. 2; sentenza della Corte di diritto pubblico del 19 settembre 1962, pubblicata nello Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung vol. 64 pag. 365, consid. 2; DTF 102 Ib 240 e DTF 98 Ib 195 consid. 2 e richiami). Se l'UFP non si è espressamente pronunciato nella motivazione della decisione impugnata su tutte le censure contenute nell'istanza di scarcerazione, ciò non significa che non le abbia esaminate.

4. Nella procedura di reclamo dinanzi alla Camera di accusa del Tribunale federale non può essere statuito sulla fondatezza della domanda di estradizione, dato che tale procedura ha per oggetto esclusivamente la carcerazione ai fini estradizionali. Nella pretesa infondatezza della domanda di estradizione non può neppure ravvisarsi uno degli "altri motivi" che, ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP, possono giustificare che in luogo della carcerazione siano adottati altri provvedimenti cautelari (DTF 109 Ib 339 con richiami). Ne discende che nella misura in cui il reclamante adduce che l'imputazione rivoltagli appare per varie ragioni inconsistente, il suo gravame è inammissibile. Egli nemmeno pretende di
BGE 111 Ib 147 S. 150
provare un suo alibi, la cui immediata produzione avrebbe potuto essere motivo per prescindere dalla sua carcerazione, ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP.

6. Essendo per il giudizio su reclamo da parte della Camera d'accusa determinante la situazione esistente al momento in cui è stata emanata la decisione impugnata, è irrilevante a tal fine che da allora siano già trascorsi i 18 giorni dal fermo, dopo i quali la scarcerazione deve essere ordinata, ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 AIMP, se la domanda di estradizione e i documenti a sostegno non sono ancora pervenuti all'UFP. Il secondo periodo della menzionata disposizione stabilisce d'altronde che, per motivi speciali, il termine può esser prorogato fino a 40 giorni. La legge non prevede che durante tale proroga la questione della scarcerazione sia da decidere secondo criteri diversi da quelli contemplati nell'art. 47 AIMP.

7. In base alla giurisprudenza pubblicata, il reclamante, patrocinato da un avvocato, poteva senz'altro presumere che il suo gravame era sprovvisto di possibilità di esito favorevole. Poiché il suo reclamo è stato fatto con leggerezza, le spese giudiziarie vanno poste a suo carico, ai sensi dell'art. 219 cpv. 3 PP.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi 1 2 3 4 6 7

referenza

DTF: 98 IB 195, 96 IV 141, 95 IV 46, 83 IV 180 seguito...

Articolo: art. 47 AIMP, art. 48 cpv. 2 AIMP, art. 50 cpv. 3 AIMP, art. 4 Cost. seguito...