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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti del figlio che, raggiunta la maggiore età, non abbia ancora ultimato la propria formazione (art. 276 e 277 CC).
1. Con riserva della loro capacità economica, può ragionevolmente pretendersi dai genitori che continuino a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ove questi si dedichi coscienziosamente ai suoi studi, adempia i suoi doveri di famiglia nei confronti dei genitori e si comporti in modo che le relazioni tra genitori e figlio non siano compromesse per sua colpa in maniera intollerabile per i genitori (consid. 2).
2. Il fatto che il figlio abbia lasciato la casa dei genitori e viva in concubinato non esclude il diritto ad un contributo per il mantenimento se i genitori sono corresponsabili del disaccordo che ha dato luogo alla partenza (consid. 3).
3. Se, a causa delle relazioni perturbate, non possa ragionevolmente pretendersi dal figlio che ritorni a vivere dai genitori, il contributo a cui egli ha diritto non può, in linea di principio, essere ridotto perché i genitori gli offrono di ritornare a vivere da loro (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 276 e 277 CC