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Regesto

Esecuzione del sequestro (art. 274 segg. LEF).
1. Legittimazione a ricorrere del terzo che si ritiene proprietario dei beni sequestrati e del debitore colpito da sequestro che ritiene i beni sequestrati proprietà del terzo (consid. 3).
2. Il sequestro di beni diversi da quelli indicati nel decreto dell'autorità è nullo quand'anche il sequestrante acconsenta a far vertere la misura su beni di sostituzione proposti dal debitore e dal terzo proprietario dei medesimi (consid. 4).
3. Nel caso in cui il debitore intenda conservare la disponibilità dei beni sequestrati l'Ufficio deve - sotto pena di nullità - eseguire ugualmente il sequestro e quindi invitare il debitore a fornire garanzia giusta l'art. 277 LEF (consid. 5).
4. Non vi è rischio di tardività nell'eseguire un sequestro anche alcuni mesi dopo l'emissione del decreto ove quest'ultimo si fondi su un attestato di carenza beni (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 277 LEF