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Regesto

1. Art. 269 e art. 270 PP; legittimazione a proporre ricorso per cassazione.
L'accusatore pubblico di un cantone può, mediante ricorso per cassazione, sollevare la questione se l'autorità cantonale abbia a ragione rinunciato ad applicare una disposizione penale del diritto federale per il motivo che una condanna sarebbe stata incompatibile con la CEDU (consid. 1).
2. Art. 63 segg. e art. 70 segg. CP, art. 6 n. 1 CEDU.
Violazione del principio della celerità del processo penale; conseguenze giuridiche possibili (ad es., diminuzione della pena, rinuncia ad infliggere una pena, abbandono del procedimento). Obbligo del giudice di constatare espressamente nella sentenza la violazione del menzionato principio e di illustrare in qual modo e in qual misura egli ha tenuto conto di tale circostanza (consid. 3 e 4).

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Articolo: Art. 269 e art. 270 PP, art. 6 n. 1 CEDU