Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 91 segg., 99, 105bis cpv. 2, art. 214 cpv. 1 PP. Designazione di periti.
L'impiego di esperti in contabilità da parte del Ministero pubblico della Confederazione, al fine di esaminare e valutare un incarto voluminoso, non costituisce una designazione di periti giudiziari giusta gli art. 91 segg. PP (consid. 3). Contro un siffatto provvedimento non sono ammissibili né il ricorso alla Camera di accusa a norma dell'art. 105bis cpv. 2 PP (consid. 3) né il reclamo previsto all'art. 214 segg. PP. Può rimanere indeciso il quesito se quest'ultimo rimedio sia eccezionalmente ammissibile contro misure istruttorie inderogabili della polizia giudiziaria (art. 102 PP) (consid. 2).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 214 cpv. 1 PP, art. 105bis cpv. 2 PP, art. 102 PP