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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 1 (dal 1° gennaio 2003: art. 1a) cpv. 1 e 2 LAINF; art. 1 e 2 cpv. 1 lett. g OAINF: Obbligo assicurativo e concubinato.
La persona che vive in concubinato, la cui attivitą consiste nella conduzione dell'economia domestica comune e che, per questa attivitą, oltre a ricevere delle prestazioni in natura (vitto e alloggio) come pure un eventuale spillatico, riceve un salario in contanti nell'ambito di un contratto di lavoro, non rientra nella cerchia di persone esentate dall'obbligo di assicurazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. g OAINF (consid. 3).