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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Motivazione del ricorso secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF.
Quando la decisione impugnata si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 42 cpv. 2 LTF