Regesto a
Art. 75 cpv. 2 LTF; autorità cantonali inferiori al Tribunale federale in caso di impugnazione di decisioni incidentali.
A partire dal 1° gennaio 2011 il ricorso in materia civile è ammissibile unicamente contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, pronunciate da tribunali superiori e - riservate le eccezioni dell'art. 75 cpv. 2 lett. a-c LTF - su ricorso. Ciò vale anche in caso di impugnazione di decisioni incidentali, a meno che il tribunale superiore abbia pronunciato una decisione incidentale nel quadro di una procedura di ricorso (consid. 2.1 e 2.2).
Regesto b
Art. 404 cpv. 1 e art. 405 cpv. 1 CPC ; trattamento dal profilo del diritto transitorio delle decisioni incidentali.
I rimedi giuridici contro le decisioni incidentali sono retti dall'art. 405 cpv. 1 CPC (consid. 2.3).