Regesto
Art. 25a cpv. 5 LAMal; finanziamento residuo dei costi di cura; competenza e procedura.
La II Corte di diritto sociale del Tribunale federale è competente per esaminare i ricorsi, purché siano stati presentati dopo l'insorgenza di un caso di prestazione (consid. 2).
La questione di sapere se i Cantoni dispongano della competenza di disciplinare la procedura nell'ambito del finanziamento residuo delle prestazioni di cura rimane insoluta. In linea di principio, motivi convincenti - segnatamente l'affinità con le prestazioni complementari - depongono a favore di un'applicabilità delle disposizioni procedurali degli art. 56 segg. LPGA. Questa soluzione era voluta anche dal legislatore del Canton San Gallo (consid. 5).