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Regesto a

Art. 81 cpv. 1 lett. b LTF; diritto di ricorso.
Trattazione del ricorso nonostante la decadenza dell'interesse pratico e attuale durante la procedura dinanzi al Tribunale federale (consid. 1.3).

Regesto b

Art. 197 cpv. 1 lett. c e d, art. 212 cpv. 3 nonché art. 237 cpv. 1 e 2 lett. g CPP, art. 51 CP; proporzionalità di misure sostitutive meno severe in luogo della carcerazione preventiva.
Anche le misure sostitutive devono essere proporzionali. Ciò vale in particolare riguardo alla loro durata. Nell'ambito dell'esame della proporzionalità occorre considerare il grado della limitazione della libertà personale dell'imputato. Nel caso in esame è stata ammessa la proporzionalità dei divieti di avere contatti con determinate persone (consid. 2).

Regesto c

Art. 5 CPP; imperativo di celerità.
La revoca di misure sostitutive a causa di ritardi procedurali può entrare in linea di conto soltanto quando siano particolarmente gravi e l'autorità inquirente lasci trasparire che non intende o non è in grado di accelerare e
di portare a termine con la necessaria celerità la procedura. Nell'ambito della revoca di misure sostitutive occorre dar prova di un maggior ritegno che nel quadro della carcerazione preventiva. Quanto meno le misure sostitutive pesano sull'imputato, tanto più crasso dev'essere il ritardo nella procedura, affinché la revoca sia giustificata (consid. 3).

Regesto d

Art. 9 Cost. e art. 3 cpv. 2 lett. a CPP; accollamento di spese di procedura, principio della buona fede.
Se il ricorrente, sulla base della giurisprudenza finora vigente del tribunale cantonale, poteva confidare nell'accoglimento delle sue conclusioni, mentre le stesse sono poi state respinte in seguito a un cambiamento della giurisprudenza, non gli possono essere accollate spese di procedura (consid. 4.1-4.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, art. 51 CP, Art. 5 CPP, Art. 9 Cost. mehr...