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Regesto a

Art. 64 e 85 cpv. 1 e 3 LDIP; competenza per statuire su un'azione di modifica della sentenza di divorzio vertente sull'attribuzione dell'autorità parentale e della custodia dei figli, quando la causa presenta un legame con uno Stato che non ha ratificato né la Convenzione del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori) né la Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni.
Su rinvio dell'art. 85 cpv. 1 LDIP, la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori si applica, a titolo di diritto nazionale, nelle cause che presentano un legame con degli Stati non contraenti (consid. 2.1.1-2.1.3). Quando nessuna norma di tale convenzione permette di fondare un foro in Svizzera, il giudice deve esaminare se può poggiare la sua competenza sull'art. 85 cpv. 3 LDIP (consid. 2.1.4).

Regesto b

Art. 7b e 12 cpv. 1 Tit. fin. CC; art. 296 cpv. 2 e 298 cpv. 1 CC; art. 296 cpv. 3 CPC; principi applicabili in materia di attribuzione dell'autorità parentale, quando la decisione di modifica della sentenza di divorzio è pronunciata dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto.
Se delle circostanze nuove nel senso dell'art. 134 CC implicano di entrare nel merito di una richiesta di modifica della sentenza di divorzio avente per oggetto la questione dell'autorità parentale, il giudice che statuisce dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto deve esaminare d'ufficio se occorre optare per l'autorità parentale congiunta; poco importa a questo riguardo la data alla quale il divorzio è stato pronunciato. Richiamo dei criteri che permettono di attribuire, eccezionalmente, l'autorità parentale esclusiva (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 64 e 85 cpv. 1 e 3 LDIP, art. 85 cpv. 1 LDIP, art. 85 cpv. 3 LDIP, Art. 7b e 12 cpv. 1 Tit. fin. CC mehr...