Regesto
Art. 580 segg. CC; beneficio d'inventario; possibilità unica di consultazione e di presa di posizione nella procedura di beneficio d'inventario; cognizione dell'autorità competente.
Nella procedura di beneficio d'inventario è prevista, conformemente al tenore dell'art. 584 cpv. 1 CC, soltanto un'unica messa a disposizione dell'inventario per consultazione e presa di posizione. Considerati la (limitata) funzione del beneficio d'inventario e l'interesse dei creditori ad evitare ritardi, non vi è ragione per scostarsi dal tenore della legge. Modifiche successive vanno tuttavia comunicate agli eredi (consid. 2.1, 2.3 e 2.4). Non è nell'ambito della compilazione dell'inventario, bensì in un processo civile che si statuisce sull'esistenza e sulla composizione degli attivi e dei passivi della successione (consid. 3).