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Chapeau

81 I 363


57. Sentenza 18 novembre 1955 nella causa Globus Mantegazza e Albek SA contro Commissione di ricorso del Cantone Ticino in materia d'imposte.

Regeste

Délai de réclamation selon l'art. 99 AIN.
1. La notification au sens de l'art. 99 AIN a lieu au moment de la communication régulière et non pas au moment où le contribuable a connaissance de la taxation (consid. 2).
2. C'est seulement lorsqu'elle subsiste pendant tout le délai de réclamation ou se produit inopinément au cours de ce délai et se prolonge jusqu'à ce qu'il prenne fin que l'absence du pays constitue un empêchement au sens de l'art. 99 al. 4 AIN (consid. 3).

Faits à partir de page 364

BGE 81 I 363 S. 364

A.- Il 28 novembre 1952, la ditta Mantegazza & Albek S. A. veniva tassata contemporaneamente per l'imposta per la difesa nazionale, VI periodo, e per l'imposta cantonale 1951. Contro ambedue le tassazioni essa presentava, in data 2 gennaio 1953, un reclamo in cui osservava che il lieve ritardo era dovuto al fatto che le tassazioni le erano state intimate durante l'assenza del suo contabile il quale era stato in viaggio all'estero per due mesi ed era rientrato a Lugano alla vigilia di Natale. L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni respingeva i reclami in ordine, argomentando che l'assenza all'estero del contabile di una società anonima non poteva ritenersi sufficiente per giustificare l'applicazione degli art. 99 cp. 4 DIN, risp. 24 cp. 3 LPT.
Contro questa decisione la ditta Mantegazza inoltrava due ricorsi sostanzialmente identici nei quali precisava che il ritardo di quattro giorni nella presentazione del reclamo contro le decisioni di tassazione, spedite il 28 novembre 1952, era imputabile all'assenza contemporanea dei due direttori e membri del consiglio d'amministrazione A. Mantegazza e Albek (rispettivamente dal 24 novembre al 15 dicembre 1952 e dal 23 novembre al 12 dicembre 1952), del capo dei servizi tecnici S. Mantegazza (dal principio di novembre al 24 dicembre 1952) e del contabile Brenta (dal 24 novembre al 24 dicembre 1952). Durante quel periodo la ditta non aveva svolto attività alcuna.
Con decisione 15 luglio 1955, la Commissione cantonale di ricorso in materia di imposte respingeva i ricorsi, considerando in sostanza quanto segue: E'pacifico che le tassazioni sono state spedite il 28 novembre e occorre dunque ammettere che sono giunte alla ditta il 29 novembre 1952. Poichè il primo giorno di decorrenza del termine di reclamo era una domenica, detto termine è scaduto il 30 dicembre 1952, con il risultato che i reclami 2 gennaio 1953 sono tardivi. Solo qualora l'interessata fosse stata impedita di presentare il reclamo da uno dei motivi previsti nell'art. 99 cp. 4 DIN risp. 24 cp. 3 LPT, il ritardo
BGE 81 I 363 S. 365
sarebbe scusabile. In concreto, tale non può essere il caso per l'invocata assenza dal paese, giacchè uno dei direttori è tornato in patria il 12 dicembre e gli altri responsabili della ditta sono tornati il 24 dicembre 1952 al più tardi. Per il rimanente, il termine di reclamo non comincia a decorrere - come vorrebbe la ditta - dal giorno in cui il contribuente ha avuto conoscenza della decisione, bensì da quello in cui questa gli è stata regolarmente notificata.

B.- La ditta Mantegazza ha interposto, nella misura in cui la decisione della Commissione cantonale di ricorso riguarda l'imposta per la difesa nazionale, un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo che la decisione querelata sia annullata, il reclamo 2 gennaio 1953 venga considerato tempestivo e la causa sia rinviata per giudizio sul merito all'autorità cantonale. Essa allega essenzialmente quanto segue: La legge non prescrive che l'impedimento debba esistere il giorno in cui scade il termine, ma ammette l'assenza dal paese quale impedimento senza precisazioni di sorta circa il momento in cui si produce. Come già risulta dalla circostanza che in caso d'impedimento viene concesso un nuovo termine di 30 giorni a contare dalla sua cessazione, scopo del termine di 30 giorni è di lasciare al contribuente tempo sufficiente per la riflessione. Ora è indiscutibile che tutti i responsabili della ditta furono assenti all'estero e che il primo ritorno in patria avvenne il 12 dicembre 1952, cosicchè fino a questa data la ditta non è stata in grado di agire. Una tassazione ricevuta durante l'assenza di tutti gli impiegati responsabili della ditta non può equamente essere considerata notificata, in quanto la notificazione deve ritenersi regolarmente avvenuta unicamente dal giorno in cui il destinatario ne ha avuto conoscenza, non da quello in cui la tassazione è stata consegnata alla posta. La decisione rappresenta comunque una disparità di trattamento contraria all'art. 99 cp. 4 DIN, poichè tratta evidentemente meglio il contribuente che si allontani
BGE 81 I 363 S. 366
dal paese il giorno prima della scadenza del termine di reclamo che il contribuente il quale, per motivi di forza maggiore, ha conoscenza della notificazione solo dopo 14 giorni dalla data della stessa.

C.- La Commissione cantonale di ricorso e l'Amministrazione federale delle contribuzioni concludono per la reiezione del gravame.

Considérants

Considerando in diritto:

1. ...

2. Giusta l'art. 99 cp. 1 DIN, il reclamo dev'essere inoltrato entro 30 giorni dalla notificazione della tassazione. Secondo la pratica costante del Tribunale federale, per la notificazione non è determinante il giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza della decisione, bensì quello della comunicazione regolare (sentenza inedita 25 giugno 1948 nella causa Maggini, consid. 2, e sentenze ivi citate). E'bensì vero che le altre sentenze citate in questa causa non riguardano il termine per inoltrare reclamo in materia d'imposta per la difesa nazionale. Tuttavia, la medesima pratica vigeva già mentre era ancora in vigore l'art. 178, cifra 3, della vecchia legge sull'organizzazione giudiziaria, secondo cui il termine di ricorso decorreva "dalla notificazione o comunicazione della decisione". Nella causa Maggini, essa è poi stata confermata per ciò che concerne il termine di reclamo in materia d'imposta per la difesa nazionale.
Comunque, l'opinione della ricorrente che il termine comincerebbe a decorrere soltanto dal giorno in cui il contribuente ha avuto conoscenza della tassazione non trova conforto alcuno nel DIN, in particolare non può essere fondata sull'art. 99 cp. 4 DIN dato che questo disposto si limita a disciplinare i casi di restituzione in intero. Certo, esso prevede un secondo termine di reclamo di 30 giorni dal momento in cui sono cessati gli impedimenti; tuttavia, ciò non significa che il legislatore abbia voluto concedere in ogni caso un periodo ininterrotto di 30 giorni per la riflessione e l'elaborazione del reclamo.
BGE 81 I 363 S. 367
Occorre al contrario ammettere che il termine ordinario - non meno di quello supplementare - è stato fissato in modo da bastare anche nell'ipotesi in cui non possa essere utilizzato interamente a causa di un impedimento temporaneo.
In concreto, la decisione di tassazione è stata spedita da Bellinzona il 28 novembre 1952, cosicchè la ricorrente l'ha ricevuta il 29 novembre al più tardi. Tale notificazione, avvenuta per lettera semplice, dev'essere ritenuta regolare, in quanto l'invio mediante lettera raccomandata non è prescritto. Ne consegue che il termine di reclamo ha cominciato a decorrere il giorno successivo a quello della notificazione, e cioè il 30 novembre. Poichè il termine legale è in tali circostanze scaduto il 29 dicembre, il reclamo 2 gennaio 1953 è effettivamente tardivo di 4 giorni, come la ricorrente stessa ha ammesso in sede cantonale.
Fondandosi sul testo italiano dell'art. 99 cp. 2 DIN, secondo cui il termine comincia il giorno "feriale" successivo a quello della notificazione, l'autorità cantonale ha invero fissato al 10 dicembre 1952 il primo giorno di decorrenza del termine di reclamo. Senonchè, nè il testo tedesco nè quello francese prevedono che l'inizio della decorrenza del termine di reclamo debba essere differito di un giorno se quello successivo alla data di notificazione cade in domenica. Di conseguenza, occorre ritenere che nel testo italiano è incorso un errore di traduzione, che - se è privo di importanza per il giudizio della presente causa - deve cionondimeno essere rilevato.

3. In virtù dell'art. 99 cp. 4 DIN è possibile entrare nel merito di reclami tardivi unicamente qualora il contribuente sia stato impedito di agire in tempo utile da uno dei motivi in esso indicati. In concreto, la ricorrente, dopo aver esposto nel reclamo che il ritardo era dovuto all'assenza all'estero del contabile, ha successivamente ravvisato l'impedimento nella contemporanea assenza di tutti i suoi impiegati responsabili.
A.- questo riguardo, non occorre qui esaminare se il
BGE 81 I 363 S. 368
reclamo non avrebbe eventualmente potuto essere interposto da altri impiegati della ditta, presenti a Lugano. Determinante è infatti la circostanza incontroversa che i quattro impiegati responsabili non furono assenti durante tutto il periodo di decorrenza del termine di reclamo. Poichè i due direttori tornarono il 12 rispettivamente il 15 dicembre e il capo dei servizi tecnici nonchè il contabile tornarono il 24 dicembre 1952, è evidente che la ricorrente non è stata impedita di presentare il reclamo dall'assenza dei suoi impiegati responsabili, il che è necessario per la restituzione in intero contro il lasso dei termini. Soltanto quando sussista per tutto il periodo di reclamo o si produca inopinatamente durante questo periodo e duri fino alla decorrenza del termine, l'assenza dal paese costituisce un impedimento nel senso dell'art. 99 cp. 4 DIN (sentenza inedita 25 febbraio 1949 nella causa Revaclier, consid. 2). Anche in materia di restituzione vale infatti il principio che il DIN non concede al contribuente un termine ininterrotto di 30 giorni per la riflessione; al contrario proprio il disposto dell'art. 99 cp. 4 DIN dimostra che gli impedimenti temporanei sono compresi nel termine e che la restituzione è ammissibile soltanto se il contribuente non è stato in grado di agire in tempo utile.
Nè giova alla ricorrente pretendere che tale interpretazione dell'art. 99 cp. 4 DIN comporterebbe una disparità di trattamento del contribuente che ha avuto conoscenza della tassazione solo verso la fine del termine di reclamo rispetto a quello che parte per l'estero pochi giorni prima della scadenza. Il trattamento diverso dei due casi si giustifica infatti per il motivo che chi è assente all'inizio del termine può ancora provvedere alla presentazione del reclamo una volta cessato l'impedimento, ciò che non è invece possibile per il contribuente il quale deve inopinatamente partire verso lo scadere del termine. Poichè solo fino al 12 dicembre 1952 la ricorrente non fu in grado di inoltrare il reclamo ed essa ancora avrebbe potuto farlo fino al 29 dicembre, giustamente l'autorità cantonale
BGE 81 I 363 S. 369
non è entrata nel merito del reclamo 2 gennaio 1953, che era tardivo.

Dispositif

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.