Regesto
Costituzione in pegno d'una cartella ipotecaria nominativa da parte d'una persona cui non spetta nč un diritto di proprietā, nč un diritto di disposizione:
La costituzione del pegno operata senza girata mediante dichiarazione di costituzione in pegno (art. 901 cp. 2 CC) non conferisce al creditore pignoratizio pių diritti di quanti ne possedeva il pignorante stesso.
Pel trasferimento della proprietā d'una cartella ipotecaria nominativa a'sensi dell'art. 869 cp. 2 CC non basta - contrariamente a quanto vale per la costituzione in pegno a'sensi dell'art. 901 cp. 2 CC - una semplice girata in bianco.
Chi rivendica un diritto di pegno su una siffatta cartella ipotecaria deve provare, qualora la persona che l'ha costituita inpegno a proprio nome e come di sua proprietā non fosse poi riconosciuta quale proprietaria, ch'essa era comunque autorizzata dal proprietario del titolo a costituirlo in pegno.