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Scrittura aggrandita
 
Intestazione

81 III 14


5. Estratto della sentenza 17 febbraio 1955 nella causa Carmine.

Regesto

Pignoramento di salario.
1. Deduzione di spese mediche e farmaceutiche nel computo del minimo indispensabile (consid. 2).
2. Defalcato il minimo indispensabile dalle risorse del debitore, l'ufficio non può procedere in via equitativa ad un'ulteriore riduzione della quota pignorabile (consid. 3).
3. In massima l'aumento della trattenuta sul salario ha efficacia retroattiva al giorno del pignoramento. Eccezione (consid. 4).

Fatti da pagina 15

BGE 81 III 14 S. 15

A.- In un'esecuzione promossa dagli eredi fu Giacomo Carmine contro Silvio Carmine, a Bellinzona, l'ufficio di esecuzione di questa città pignorò lo stipendio percepito dal debitore nella misura di fr. 150 al mese, a contare dal luglio 1954.
Con istanza 30 settembre 1954, i creditori procedenti chiesero un pignoramento complementare. L'ufficio vi procedette il 21 ottobre seguente e confermò la trattenuta sullo stipendio nell'importo precedentemente stabilito.
Statuendo in data 31 dicembre 1954 sul reclamo interposto dai creditori contro l'operato dell'ufficio, l'Autorità cantonale di vigilanza determinò la trattenuta mensile in fr. 250 a far tempo dal momento in cui la decisione sarebbe cresciuta in giudicato. A giustificazione di quest'aumento, la giurisdizione cantonale osservò che le entrate deldebitore, integrate dalle contribuzioni della madre e della suocera alla pigione, ammontavano a fr. 821,25 al mese, che il minimo di esistenza per la famiglia del debitore era di fr. 541,25 (minimo per coniugi con una figlia quattordicenne fr. 400, pigione fr. 100, spese mediche e farmaceutiche fr. 41,25) e che il residuo pignorabile di fr. 280 doveva essere staggito solo limitatamente a fr. 250.

B.- I creditori procedenti hanno deferito questa decisione alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale.

Considerandi

Considerando in diritto:

2. La posta per spese mediche e farmaceutiche, di cui tien conto l'accertamento del minimo indispensabile, non è motivata nella decisione querelata. Secondo i ricorrenti, essa potrebbe essere ammessa alla deduzione
BGE 81 III 14 S. 16
soltanto se si trattasse di oneri straordinari, presupposto che non ricorrerebbe però in concreto, le spese fatte valere essendo per così dire ordinarie e pertanto comprese nel minimo di esistenza. La giurisprudenza autorizza una deduzione a titolo di spese mediche e farmaceutiche quando sono prevedibili, per esempio in caso di malattie croniche (cf. Rivista dell'Associazione dei giuristi bernesi, vol. 76 p. 343; JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs- und Konkurspraxis, vol. I p. 202). Le risultanze degli atti - segnatamente il certificato del medico chirurgo dott. R. d'Apuzzo attestante delle spese mediche e farmaceutiche di circa fr. 100 al mese - consentono di ritenere che nella fattispecie la deduzione litigiosa era giustificata.

3. La decisione querelata è criticata dai ricorrenti anche perchè, accertato un residuo pignorabile di fr. 280 al mese, ha fissato la trattenuta di stipendio a soli fr. 250 Questa critica è fondata. Nessuna disposizione legale autorizzava l'autorità cantonale, dopo il defalco del minimo di esistenza dalle entrate del debitore, a procedere in via equitativa a un'ulteriore riduzione della quota pignorabile.
- L'autorità cantonale ha giudicato che l'aumento della trattenuta sullo stipendio avrebbe avuto effetto a far tempo dal momento in cui la sua decisione sarebbe cresciuta in giudicato. Con ragione i ricorrenti insorgono contro questo modo di vedere. In massima, un siffatto aumento ha efficacia retroattiva al giorno del pignoramento complementare. In concreto però, nella misura in cui posteriormente al 21 ottobre 1954 la parte dello stipendio non staggita è stata versata al debitore, non esiste più un credito pignorabile. Finchè l'aumento della trattenuta non era stato notificato al datore di lavoro, questi poteva pagare l'intera eccedenza di stipendio al suo dipendente. Così facendo, il datore di lavoro ha soddisfatto ai suoi obblighi e non può quindi essere tenuto a versare nuovamente una parte dello stipendio all'ufficio di esecuzione. I ricorrenti avrebbero potuto ovviare a tale situazione
BGE 81 III 14 S. 17
chiedendo che al ricorso fosse accordato effetto sospensivo, il quale avrebbe dovuto consistere nell'ingiunzione al datore di lavoro di trattenere provvisoriamente in proprie mani o deporre presso l'ufficio un determinato importo dell'eccedenza di salario oltre la quota pignorata. Ciò non essendo avvenuto, l'aumento della trattenuta potrà esplicare retroattivamente i suoi effetti soltanto in quanto il datore di lavoro debba ancora dello stipendio all'escusso per i mesi passati; nel rimanente, l'efficacia di tale aumento sarà limitata al futuro.

Dispositivo

La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto e la querelata decisione riformata nel senso che la trattenuta mensile è determinata in fr. 280 a contare dal 21 ottobre 1954 a norma dei considerandi. Pel rimanente il ricorso è respinto.

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Fatti

Considerandi 2 3

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