Regesto
1. Competenza delle autorità di vigilanza di annullare o modificare la nomina della delegazione dei creditori nella procedura di concordato con abbandono dell'attivo (consid. 1).
- Chi può essere chiamato a far parte della delegazione (consid. 3).
2. Il termine per impugnare la composizione della delegazione dei creditori è di cinque giorni e comincia a correre dalla data dell'assemblea dei creditori che ha designato i membri della commissione (consid. 2).
3. Carattere sussidiario del ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF (consid. 4).