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Regesto

Procedura di rivendicazione (art. 106 sgg. LEF).
Obbligo del terzo di notificare la sua rivendicazione.
Notifica d'un diritto di pegno dopo che una prima rivendicazione del diritto di proprietà è stata respinta giudizialmente.
Decadenza dal diritto di rivendicare risultante dal fatto che il terzo ha tardato con astuzia a notificare la rivendicazione.

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: art. 106 sgg. LEF