Regesto
1. Valore litigioso. Determinazione secondo l'apprezzamento del giudice.
2. Diritto transitorio (art. 1 Tit. fin. CC). Servitù del vecchio diritto (diritto di passo con bestie da soma). Applicazione di norme della legge cantonale di complemento del Codice civile, entrata in vigore il primo gennaio 1912.
3. Trattandosi di una questione sottoposta al diritto civile cantonale anche l'onere della prova è ripartito secondo la legge cantonale; l'art. 8 CC non è dunque applicabile.