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Regesto

Rappresentanza delle parti davanti al Tribunale federale (art. 29 OG) in cause civili provenienti da Cantoni che subordinano l'esercizio dell'avvocatura a un'autorizzazione ufficiale.
Firma dell'atto di ricorso per riforma a opera del "sostituto", privo di brevetto, di un avvocato autorizzato a praticare.
Comunque, quando il "sostituto" non possedeva l'autorizzazione di rappresentare, sotto la responsabilità dell'avvocato sostituito, le parti in processi civili davanti ai tribunali cantonali, non si deve assegnare a questo avvocato un termine per controfirmare l'atto di ricorso.
Il ricorso per riforma dev'essere dichiarato senz'altro irricevibile.
Il "sostituto" che ha firmato l'atto di ricorso è tenuto al pagamento delle spese.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 29 OG