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Regesto

1. Art. 40 sgg. LF 13 giugno 1917 sulle misure per combattere le epizoozie; art. 269 sgg. della relativa ordinanza di esecuzione del 30 agosto 1920; art. 9 LF 29 marzo 1950 concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini; art. 8 DCF 23 dicembre 1953/9 novembre 1956 concernente la lotta contro l'aborto epizootico dei bovini.
Relazione tra le disposizioni penali della legislazione concernente la lotta contro le epizoozie e le norme di diritto comune. Le trasgressioni di un veterinario cantonale che, pur non concernendo fatti previsti dalle prescrizioni della polizia contro le epizoozie, sono state commesse in correlazione con le misure ordinate secondo dette prescrizioni, sono represse secondo le disposizioni del codice penale, se corrispondono a fattispeci di questo codice (consid. 1-3).
2. Art. 159 CP.
Il funzionario che, in forza del suo posto, ha il potere esclusivo di disporre dei fondi di una cassa pubblica, detiene l'amministrazione del patrimonio, nel senso di questo disposto, perlomeno quando non trattasi solo di somme poco importanti (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 159 CP

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