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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 91, num. 1 e 2, art. 92 CP.
1. Per l'adolescente moralmente abbandonato, pervertito od in pericolo di divenirlo, la legge prevede avantutto il collocamento in una casa d'educazione (consid. 2).
2. Combinazione di questo collocamento e di una cura a base di medicamenti in caso di epilessia latente (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 92 CP