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Scrittura aggrandita
 
Intestazione

89 IV 167


33. Estratto della sentenza 21 giugno 1963 della Corte di cassazione penale nella causa Procuratore pubblico sottocenerino contro Tarenzi.

Regesto

Art. 87 cpv. 2 AVS.
Secondo questa norma è punibile solo chi trasgredisce il proprio dovere di collaborare all'accertamento dell'obbligo di contributo e non anche chi si rende inadempiente all'obbligo di pagamento dei contributi.

Fatti da pagina 167

BGE 89 IV 167 S. 167

A.- Mario Tarenzi, gerente e di fatto proprietario del ristorante "La Boschetto SA", in Lugano, ha omesso dal 15 maggio 1960 di versare alla Cassa di compensazione della Società Svizzera degli esercenti, i contributi dovuti dalla ditta e quelli trattenuti ai propri dipendenti.
Con atto 10 giugno 1962, il Procuratore pubblico sottocenerino
BGE 89 IV 167 S. 168
poneva il Tarenzi in stato d'accusa siccome prevenuto colpevole di continuata trasgressione dell'art. 87, cpv. 2 e 3, AVS per aver
1. omesso di versare alla Cassa di compensazione della Società svizzera degli Esercenti in Bellinzona i propri contributi 1960/1961;
2. dedotto a vari propri dipendenti i contributi AVS a loro carico, omettendo di riversarli alla Cassa.
La Corte delle Assise correzionali di Lugano-città ha riconosciuto il Tarenzi colpevole di trasgressione all'art. 87 cpv. 3 AVS per omesso versamento alla Cassa dei contributi trattenuti ai dipendenti, condannandolo ad una multa di fr. 200, ma lo prosciolse dall'imputazione di trasgressione all'art. 87 cpv. 2 AVS. Secondo la Corte cantonale, la semplice omissione del versamento di contributi, imputata a Tarenzi nella cifra 1 dell'atto di accusa, non costituisce sottrazione ai sensi di detta norma.
Un ricorso del Procuratore pubblico alla Corte di cassazione e di revisione penale è stato respinto.

B.- Il Procuratore pubblico ha tempestivamente interposto al Tribunale federale un ricorso per cassazione, mediante il quale domanda che la sentenza cantonale sia annullata e la causa rimandata all'autorità cantonale per nuovo giudizio. Egli adduce che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, viola l'art. 87 cpv. 2 AVS, non solo chi fornisce indicazioni inesatte od incomplete, ma chiunque "in qualsiasi altro modo" si sottrae a detto obbligo. La relativa fattispecie sarebbe pertanto adempiuta già mediante semplice omissione intenzionale del pagamento dei contributi.

Considerandi

Considerando in diritto:

1. Secondo l'art. 87 cpv. 2 AVS è punibile "chiunque mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo si sottrae, in tutto o in parte, all'obbligo di pagare i contributi".
BGE 89 IV 167 S. 169
Dal testo letterale di questa disposizione si può dedurre soltanto che è punito chi si sottrae in qualsiasi modo allo "obbligo" del pagamento e non anche chi è in qualsiasi modo inadempiente. L'indicazione secondo cui è punibile chi fornisce indicazioni inesatte od incomplete non può pertanto rappresentare una diversa e speciale fattispecie, ma soltanto un esempio delle diverse forme del "sottrarsi" e dimostra che detta norma è intesa a garantire non il pagamento dei contributi ma l'accertamento dei relativi obblighi.
Del resto il termine di sottrarre ("hinterziehen", "éluder", "soustraire") o sottrarsi ("sich entziehen", "se soustraire") è adottato nel senso suesposto anche nel diritto tributario federale, segnatamente nell'art. 41 LTM, negli art. 52 e 53 DCA, nell'art. 60 del RE del DCF 4 agosto 1934 concernente un'imposta federale sulle bevande, nell'art. 15 del DF 24 settembre 1940 sull'imposta compensativa, nell'art. 129 DIN e nell'art. 39 DCF 12 gennaio 1940 concernente la riscossione di un'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra.
Secondo l'art. 59 cpv. 3 CF l'arresto personale per debiti è abolito. Conseguentemente, nel diritto svizzero l'inadempienza di un normale debito non trae seco una pena. A questa regola fanno eccezione solo alcuni casi speciali come quello previsto all'art. 42 LTM, per l'inadempienza del pagamento della tassa militare, e quello della trascuranza degli obblighi di assistenza familiare. Ma in questi casi non si tratta di debiti normali poichè nel primo il pagamento della tassa sostituisce l'adempimento di precisi obblighi militari (cfr. RU 76 IV 195) e nel secondo la pena è la conseguenza non solo dell'inadempimento di un debito ma anche della trascuranza di imperativi doveri di famiglia. Inoltre, in entrambi i casi per il procedimento penale le relative norme presuppongono in modo esplicito una inadempienza colposa. L'omissione del pagamento delle tasse AVS comporta una pena solo per le tasse a carico dei prenditori di lavoro (art. 87
BGE 89 IV 167 S. 170
cpv. 3), ma in questo caso l'inadempienza dcl datore di lavoro implica anche la violazione del dovere di dedurre i contributi dai salari dei dipendenti o la distrazione delle relative somme dalla loro destinazione (RU 80 IV 190). Del resto questa disposizione non avrebbe senso se, secondo il precedente capoverso, anche la semplice omissione del pagamento dei contributi normali cadesse sotto la sanzione penale.
Di una siffatta sanzione non è cenno neppure nei materiali legislativi. Al riguardo, il Consiglio federale nel suo messaggio si è limitato a indicare che erano state stabilite solo le norme indispensabili (FF 1946 p. 547); il che deve intendersi nel senso dell'adozione delle regole usuali del diritto fiscale e quindi, in genere, dell'applicazione di penalità solo nell'accertamento dell'obbligo del contributo.
Il giudizio impugnato non è in contraddizione nemmeno con la giurisprudenza del Tribunale federale. La sentenza RU 82 IV 136 concerneva, nel testo richiamato dal ricorrente, l'applicazione dell'art. 87 cpv. 3. In tale occasione il Tribunale federale si è occupato, è vero, anche dell'applicazione dell'art. 87 cpv. 2 (consid. 1 inedito), ma a proposito di un'inadempienza, ad onta di comminatoria, del datore di lavoro nel dare le indicazioni necessarie per l'accertamento dell'obbligo di contributo e quindi per una questione non pertinente al caso particolare.

2. Nell'atto di accusa, a Tarenzi non è stato imputato di aver dato indicazioni inesatte od incomplete, di aver omesso di fornire le necessarie precisazioni sull'ammontare delle retribuzioni pagate e neanche di aver ostacolato l'accertamento dell'obbligo con un comportamento comunque contrario ai suoi doveri. Sotto la cifra 1 dello stesso atto di accusa, a Tarenzi è stato addebitato esclusivamente di aver omesso il pagamento dei suoi contributi alla Cassa. Ma ciò, come esposto, non adempie i presupposti dell'art. 87 cpv. 2 AVS. D'altronde non è consentito di porre a fondamento del giudizio di questa sede una fattispecie diversa da quella accertata dalla istanza precedente in applicazione
BGE 89 IV 167 S. 171
del diritto processuale cantonale. Il ricorso è pertanto infondato.

Dispositivo

La Corte di cassazione penale pronuncia:
Il ricorso per cassazione è respinto.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi 1 2

Dispositivo

referenza

Articolo: art. 52 e 53