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Regesto

Art. 4 CF (eguaglianza di trattamento) e garanzia della proprietà.
La fissazione di un arretramento per la costruzione di portici costituisce una limitazione di diritto pubblico della proprietà ed equivale ad un piano d'arretramento per una nuova via pubblica. Se simili prescrizioni ancora non esistono per una strada determinata, il piano d'arretramento che concerne due soli fondi e che impone ai loro proprietari l'obbligo di costruire un portico con passaggio per i pedoni, viola l'art. 4 CF (consid. 2) e la garanzia della proprietà (consid. 3), anche se la costruzione di un simile portico è in linea di massima giustificata da un interesse pubblico sufficiente.