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Intestazione

99 III 25


7. Estratto della sentenza 27 giugno 1973 della II Corte civile nella causa Massa fallimentare Interform SA contro Bau- und Bodenfinanzanstalt

Regesto

Elenco oneri, art. 125 RFF.
La contestazione dell'iscrizione di interessi ipotecari scaduti (art. 246 LEF) per tardività della loro notificazione può essere fatta valere solo mediante reclamo all'autorità di vigilanza. A tale riguardo, l'azione civile è irricevibile.

Fatti da pagina 25

BGE 99 III 25 S. 25
Riassunto dei fatti:
Nella procedura di liquidazione fallimentare, a'sensi degli art. 230 LEF e 134 RRF, della Lema SA, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio depositò l'elenco oneri, comprendendovi anche gli interessi scaduti relativi a 6 cartelle ipotecarie gravanti in terzo rango sul fondo da realizzare. Un creditore, agendo in qualità di portatore di 2 cartelle ipotecarie di quarto rango, impugnò in via giudiziale l'inserimento di tale credito, asserendo che il medesimo era stato notificato intempestivamente.
Il Pretore non entrò nel merito della causa, considerando che il relativo giudizio non incombeva al giudice, bensì all'autorità di vigilanza, perchè la contestazione dell'attrice non concerneva il principio dell'iscrizione degli interessi, ma esclusivamente la tardività della loro notificazione.
L'attrice si aggravò alla Camera civile del Tribunale di ap pello, che respinse l'appellazione.
BGE 99 III 25 S. 26
Contro questa sentenza, la massa fallimentare Interform SA ha tempestivamente interposto un ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti rinviati all'autorità l'autorità cantonale affinchè statuisca nel merito.

Considerandi

Estratto dei motivi:

3. Secondo l'art. 246 LEF, i crediti risultanti dai registri fondiari o ipotecari e i relativi interessi in corso devono esser compresi nelle passività fallimentari; e ciò anche se non furono annunciati. Per contro gli interessi scaduti possono essere ammessi solo se notificati (FRITZSCHE, vol. II p. 142; JAEGER, N. 3 all'art. 246 LEF).
Nella sua petizione del 20 aprile 1972, la ricorrente non ha contestato la fondatezza del diritto materiale della controparte all'iscrizione nell'elenco degli interessi a decorrere dal 10 gennaio 1968. Essa si è limitata a far rilevare che quelli maturati fino al 31 marzo 1972 erano scaduti e a chiedere che i relativi importi, non essendo stati annunciati nel termine (1o aprile 1972) fissato dall'Ufficio per notificare le pretese ipotecarie sull'immobile, fossero esclusi dall'elenco oneri.
A sostegno della sua tesi, la ricorrente invoca l'art. 246, ma questa norma, essendo intesa a stabilire una regola per l'allestimento della graduatoria, è di preminente carattere procedurale. È evidentemente di natura formale in quanto prescrive che devono essere ammessi, come crediti garantiti da pegno, gli interessi in corso, anche se non notificati. Di diversa natura non poteva pertanto essere neppure la questione posta dalla ricorrente, di sapere se, sulla base della stessa norma, dovevano essere esclusi dall'elenco oneri gli interessi scaduti e non tempestivamente notificati. A giusta ragione, quindi, i tribunali cantonali hanno ritenuto che l'impugnazione della ricorrente poteva essere fatta valere solo mediante reclamo all'autorità di vigilanza e che era pertanto improponibile in sede giudiziaria. Tale è anche la conclusione chiaramente espressa nella dottrina (FAVRE, Cours de droit de poursuites II ed. p. 337).
Peraltro, la Corte cantonale ha fatto rilevare che l'Ufficio di Mendrisio aveva avuto conoscenza delle pretese per gli interessi scaduti di cui si tratta da precedenti notifiche, segnatamente da una lettera del 23 febbraio 1971, così che tali pretese dovevano essere inserite nella graduatoria già per questo motivo.

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Fatti

Considerandi 3

referenza

Articolo: art. 125 RFF, art. 246 LEF