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Regesto

Art. 271 PP; art. 8 cpv. 1 lett. c e art. 9 LAV; legittimazione della vittima a proporre ricorso per cassazione in materia di conclusioni civili.
La vittima ai sensi dell'art. 2 LAV può, indipendentemente dalle condizioni poste dall'art. 271 PP o dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV, proporre ricorso per cassazione in materia di conclusioni civili, facendo valere la violazione dei diritti che le sono garantiti dalla LAV, in particolare dall'art. 9 LAV (consid. 1a).
Art. 9 LAV; decisione del giudice penale in merito alle pretese civili della vittima.
Il giudice penale deve in ogni caso prendere una decisione di principio sull'azione civile sottopostagli; il giudice civile è legato a tale decisione. Solo la questione concernente l'ammontare della pretesa civile può, riservato l'art. 9 cpv. 3 LAV, essere rinviata al giudice civile (consid. 2c e d).
Qualora il giudice penale sia confrontato con una pretesa civile suscettibile di essere giudicata immediatamente, egli non può rinviare la relativa decisione al giudice civile per il solo motivo che un'altra pretesa debba esserlo, poiché, ad esempio, la vittima ne ha fatto esplicita richiesta (consid. 2e e f).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 9 LAV, Art. 271 PP, art. 2 LAV, art. 9 cpv. 3 LAV

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