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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Caducità del sequestro per un credito fondato su di un attestato di carenza di beni rilasciato in sede di fallimento.
1. Quando il debitore colpito da sequestro ed escusso sulla base di un attestato di carenza di beni rilasciato nel fallimento fa opposizione, contestando d'aver acquistato nuovi beni (art. 265 cpv. 2 e 3 LEF), il sequestro decade (art. 278 cpv. 4 LEF) se il creditore, nei dieci giorni da che ha avuto conoscenza dell'opposizione e dei suoi motivi o - nel caso in cui l'opposizione fosse stata formulata prima dell'intimazione del verbale di sequestro - nei dieci giorni da questa intimazione, non propone un'azione volta a far constatare l'acquisto di nuovi beni. Lo stesso principio vale quando il creditore ha sì proposto tempestivamente questa azione, ma essa è stata poi ritirata o definitivamente respinta dal giudice (consid. 1).
2. Quando il debitore escusso per un credito fondato su di un attestato di carenza di beni rilasciato nel fallimento ha contestato, mediante opposizione, tanto il credito quanto l'acquisto di nuovi beni, e il creditore ha ritirato l'azione volta a far constatare che il debitore ha acquisito nuovi beni, l'esecuzione di cui si tratta non convalida il sequestro operato dopo il ritiro dell'azione, anche se il creditore chiede il rigetto nei dieci giorni dalla ricevuta del verbale di sequestro e il giudice accorda il rigetto (consid. 2).
3. Nullità dei provvedimenti con cui l'ufficio di esecuzione continua la procedura di un sequestro decaduto in virtù dell'art. 278 cpv. 4 LEF (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 278 cpv. 4 LEF, art. 265 cpv. 2 e 3 LEF