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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 lit. a CEDH. Droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation et droit à un jugement motivé.

  Selon la Cour, le requérant savait, sur la base de l'acte d'accusation, que la quantité de drogue en cause était considérable et constate qu'il n'est pas déterminant de savoir s'il pouvait évaluer précisément cette quantité. Il disposait d'éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense et il a eu l'occasion de présenter son grief tiré d'une violation du principe accusatoire devant la Cour suprême du canton de Berne qui a pu procéder à un examen complet de la cause du requérant (ch. 29-31).
  Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. a CEDH.
  Dans son arrêt du 20 juin 2008, le Tribunal fédéral n'a pas répondu au grief du requérant tiré de la violation du principe accusatoire. A défaut de réponse explicite à ce grief, qui avait pourtant été suffisamment étayé dans le mémoire de recours, il est impossible de savoir si le Tribunal fédéral a simplement négligé le moyen tiré du principe accusatoire ou s'il a voulu le rejeter et pour quelles raisons. Le jugement de condamnation n'a donc pas été correctement motivé (ch. 37-42).
  Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Sintesi dell'UFG


2° rapporto trimestriale 2018)

Diritto di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa (art. 6 par. 1 e 3 lett. a CEDU); diritto a una sentenza motivata (art. 6 par. 1 CEDU); mancata risposta esplicita del Tribunale federale a un ricorso.

Un condannato per traffico di stupefacenti riteneva violato il suo diritto di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa, nonché il suo diritto a una sentenza motivata.

Quanto al primo oggetto ricorsuale, la Corte EDU ha rilevato che il ricorrente sapeva, sulla base dell'atto di accusa, che il quantitativo di stupefacenti in causa era consistente e che non importa se egli poteva quantificarlo con esattezza. Il ricorrente disponeva di elementi sufficienti per comprendere a pieno le accuse mossegli e preparare la sua difesa. Ha anche potuto far valere la violazione del principio accusatorio dinanzi al Tribunale d'appello bernese, che ha esaminato a fondo la causa. La Corte EDU ha pertanto ritenuto eliminati in sede ricorsuale gli eventuali vizi procedurali occorsi nel procedimento dinanzi al giudice distrettuale.

Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettera a CEDU (unanimità).

Quanto al secondo oggetto ricorsuale, la Corte EDU ha rilevato che in mancanza di una risposta esplicita del Tribunale federale alla denunciata violazione del principio accusatorio, pur sufficientemente documentata nell'atto di ricorso, è impossibile stabilire se il Tribunale federale ha semplicemente trascurato questa allegazione o se intendeva respingerla e, in tal caso, per quali motivi. La sentenza di condanna non risulta pertanto motivata in maniera corretta.

Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: art. 6 par. 1 et 3 let. a CEDH, art. 6 par. 1 CEDH