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Regesto

Art. 86 cpv. 1 OG; impugnabilità di una decisione del presidente del Tribunale cantonale sullo svincolo di beni pignorati emanata nell'ambito del riconoscimento e dell'esecuzione giusta gli art. 36 e 37 cpv. 1 e 2 della Convenzione di Lugano.
Competente per la procedura di opposizione ai sensi degli art. 36 segg. della Convenzione di Lugano è il tribunale cantonale; ciò indipendentemente dall'esito della procedura di prima istanza innanzi al giudice del rigetto dell'opposizione risp. al giudice dell'exequatur. Per tribunale cantonale si intende l'autorità giudiziaria suprema per l'intero cantone in materia civile e commerciale. La regolamentazione contenuta nel codice di procedura civile del Canton Zugo, secondo cui può essere esperito un ricorso di diritto pubblico sia contro la decisione su reclamo del presidente -del tribunale cantonale sia contro la decisione della Commissione della giustizia del tribunale superiore, contraddice la norma di rango superiore contenuta nella Convenzione (consid. 1b). Trasmissione della causa alla Commissione della giustizia (consid. 1c).

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Artikel: Art. 86 cpv. 1 OG