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Regesto

Azione di diritto amministrativo (art. 110 OG) volta al risarcimento dei danni giusta gli art. 3 e 19 LResp.
1. Competenza del Tribunale federale (consid. 1):
a) in caso di azione contro la Confederazione giusta gli art. 10 LResp. e 110 OG;
b) in caso di azione contro l'Associazione svizzera degli elettrotecnici (colmatura di una lacuna dell'art. 19 LResp.).
2. Congiunzione di due azioni di diritto amministrativo in una sola procedura conformemente all'art. 24 PCF combinato con l'art. 40 OG (consid. 2).
3. Veste passiva (consid. 3):
a) La ASE, che è un organismo incaricato d'un compito di diritto pubblico della Confederazione e indipendente dall'Amministrazione federale ordinaria, risponde a titolo primario giusta l'art. 19 LResp.; responsabilità sussidiaria della Confederazione.
b) Per gli errori imputati al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie risponde la Confederazione, non la ASE; assenza d'una responsabilità solidale.
4. Requisiti per una responsabilità della ASE:
a) Atto illecito (consid. 4):
aa) Anche l'organismo indipendente dall'Amministrazione federale ordinaria risponde solo del danno che i suoi impiegati cagionano illecitamente (art. 19 LResp.) nell'esercizio del compito affidato dalla Confederazione.
bb) Obbligo di controllo dell'Ispettorato per gli impianti elettrici a corrente forte della ASE riguardo le macchine elettriche poste sul mercato; la violazione di tale obbligo è illecita (consid. 4 a).
b) Nesso causale adeguato tra l'atto illecito e il danno in caso di pretese di risarcimento fondate sugli art. 3 e 19 LResp. (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 3 e 19 LResp, art. 110 OG, art. 10 LResp, art. 40 OG

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