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Regesto

Internamento; art. 65 cpv. 2 CP.
L'art. 65 cpv. 2 CP non subordina ad alcun termine la pronuncia di un internamento a posteriori di un condannato in esecuzione di pena. La questione di sapere se una simile procedura debba essere incoata durante l'esecuzione della pena o possa essere avviata al termine della stessa è stata in casu lasciata irrisolta (consid. 3).
La prescrizione dell'azione penale non continua a decorrere durante la procedura volta alla pronuncia dell'internamento a posteriori di un condannato in esecuzione di pena (consid. 4).
La revisione a sfavore del condannato prevista all'art. 65 cpv. 2 CP presuppone la realizzazione di quattro condizioni. Deve fondarsi su fatti o mezzi di prova (1) nuovi - ovvero di cui il giudice non poteva essere a conoscenza - (2) e rilevanti (3). Infine (4), già al momento della condanna dovevano sussistere le condizioni per l'internamento (consid. 5).
Qualora la sentenza di condanna sia stata emanata sotto l'egida del vecchio diritto, per ordinare un internamento a posteriori non basta che siano realizzate le condizioni dell'art. 64 CP al momento in cui è richiesta la misura, ma devono pure essere soddisfatte le condizioni del previgente art. 42 CP o del previgente art. 43 n. 1 cpv. 2 CP (consid. 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 65 cpv. 2 CP, art. 64 CP, art. 42 CP, art. 43 n. 1 cpv. 2 CP