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Regesto

Assicurazione per la responsabilità civile del detentore d'un veicolo a motore.
Quando l'assicuratore rilascia senza riserve al detentore l'attestato d'assicurazione ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LCStr. e dell'art. 4 dell'Ordinanza 20 novembre 1959 sulla responsabilità civile e l'assicurazione in materia di circolazione stradale, dopo che il detentore ha presentato in forma valida (scritta od orale) la proposta per la conclusione d'un'assicurazione responsabilità civile con una copertura superiore al minimo legale (art. 64 LCStr.), il comportamento dell'assicuratore deve, in principio, essere interpretato come un'accettazione della proposta (consid. 1-4).
Se le condizioni d'assicurazione rimesse al detentore dispongono che l'assicurazione inizia il giorno indicato nell'attestato suesposto, ma la compagnia ha il diritto di "rifiutare la proposta fino al rilascio della polizza", la consegna dell'attestato d'assicurazione significa che l'assicuratore ha provvisoriamente accettato la copertura proposta (consid. 5).
Questa regola vale pure se l'assicuratore fa stendere e rilasciare l'attestato da impiegati subalterni (consid. 6).
Azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore (consid. 7).
Responsabilità civile per danni causati da una collisione tra un veicolo a motore e un convoglio ferroviario.
Natura della responsabilità civile del detentore d'un veicolo a motore e di quella di un'impresa ferroviaria (consid. 8 a, b); regole per il caso di concorso tra queste due responsabilità (consid. 8 c-e).
Responsabilità civile del detentore d'un veicolo a motore per i danni materiali della ferrovia (consid. 8 d, e).
Regresso dell'impresa ferroviaria verso il detentore nel caso in cui essa ha risarcito i viaggiatori lesi per i danni alle loro persone e agli oggetti trasportati sotto la loro custodia (art. 11 cpv. 1 LResp. C); presupposti perchè l'impresa ferroviaria possa farsi cedere i diritti dei viaggiatori non lesi all'indennizzo dei loro danni materiali (art. 11 cpv. 2 LResp. C) (consid. 8 f).
Regresso dell'impresa ferroviaria per danni alle persone non coperti dall'INSAI e per danni materiali subiti da impiegati della ferrovia (consid. 8 g).
Quando si può ammettere che, accanto alla colpa di cui una parte è responsabile, il rischio inerente creato dall'altra parte non sta in rapporto di causalità adeguata con il sinistro? (consid. 9).
Colpa grave del conducente d'un autocarro che, nonostante il regolare funzionamento e la buona visibilità di segnali luminosi intermittenti, attraversa un passaggio a livello senza ridurre la velocità (consid. 10). Colpa concorrente dell'impresa ferroviaria per l'eccessiva velocità del convoglio, per l'insufficienza dei dipositivi di sicurezza del passaggio a livello o per l'omessa frenata? (consid. 11).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 68 cpv. 1 LCStr, art. 64 LCStr, art. 11 cpv. 1 LResp, art. 11 cpv. 2 LResp