Regesto
Art. 277bis cpv. 1 PP e art. 55 cpv. 1 lett. d OG.
La Corte di cassazione penale del Tribunale federale non rettifica esclusivamente d'ufficio gli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale dovuti manifestamente a una svista. Una censura addotta in questo senso - che non va confusa con quella della valutazione arbitraria delle prove, da far valere con ricorso di diritto pubblico - è ammissibile entro stretti limiti ma soltanto laddove gli accertamenti di cui trattasi siano rilevanti per l'esame di una questione di diritto sollevata nel ricorso per cassazione (cambiamento della giurisprudenza).
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Referenzen
Artikel: Art. 277bis cpv. 1 PP