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Regesto

Arbitrato internazionale; composizione del tribunale arbitrale, diritto di essere sentito (art. 190 cpv. 2 lett. a e d LDIP).
Caso di un arbitro designato da una parte che, senza rinunciare formalmente ad assumere le sue funzioni, rifiuta di partecipare alle deliberazioni del tribunale arbitrale, composto di tre membri; incidenza di questo stato di fatto sullo svolgimento del procedimento arbitrale (consid. 3).
Mancato giudizio su una delle conclusioni (art. 190 cpv. 2 lett. c LDIP); carenza di motivazione della sentenza.
Omettendo di giudicare determinate conclusioni il Tribunale arbitrale incorre in un diniego di giustizia formale; la corrispondente censura non permette tuttavia di rimproverare al tribunale arbitrale di non aver esaminato il litigio sotto tutti gli aspetti giuridici (consid. 4a). La censura concernente l'assenza di motivazione non è contemplata dall'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP (consid. 4b).
Ordine pubblico e diritto della concorrenza (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP).
La possibilità di considerare la violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza - nazionale o comunitario - incompatibile con l'ordine pubblico appare dubbia (consid. 4c).