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Regesto

Art. 78 cpv. 5 Cost., art. 7 cpv. 2 e art. 23d cpv. 2 lett. b LPN; costruzioni nelle zone palustri, perizia obbligatoria nel caso di una possibile alterazione di un oggetto iscritto nell'inventario ISOS.
L'art. 23d cpv. 2 lett. b LPN permette, nelle zone palustri, la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente, ma di principio non il loro ampliamento. Fanno eccezione le costruzioni e gli impianti che servono alla protezione della zona medesima e che pertanto sono già ammissibili in virtù dell'art. 78 cpv. 5 Cost. (consid. 3).
Presupposti della perizia obbligatoria secondo l'art. 7 cpv. 2 LPN nel caso di una possibile alterazione di un oggetto iscritto nell'inventario ISOS (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 78 cpv. 5 Cost., art. 7 cpv. 2 e art. 23d cpv. 2 lett. b LPN, art. 23d cpv. 2 lett. b LPN